CILA
COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA
É una segnalazione che si fa al comune di appartenenza nel momento in cui si decide di fare determinati lavori su un immobile (senza modificarne sulla struttura). Viene introdotta con la legge 73 del 2010 che modifica l’articolo 6 del dpr 380/01, testo unico dell’edilizia.
Una volta presentata al comune, l’interessato non deve attendere alcuna autorizzazione, ma può procedere direttamente con i lavori lo stesso giorno in cui viene consegnata all’ufficio tecnico. La CILA è obbligatoria per interventi che non ricadono nella condizione di richiesta del permesso di costruire, SCIA, edilizia libera (la CILA riveste carattere residuale). Ad esempio, la manutenzione straordinaria che non toccano la struttura dell’edificio, la diversa distribuzione degli ambienti, il rifacimento del bagno, il rifacimento di alcuni impianti, l’installazione di un sistema a cappotto termico, ecc. La CILA si presenta allo SUE (sportello unico per l’edilizia) del comune in cui ricade l’immobile oggetto di intervento. In alcuni comuni è possibile inviarla in maniera telematica, altri prevedono la consegna manuale, altri ancora prevedono la consegna via PEC.

I documenti da allegare alla CILA
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La relazione tecnica asseverata dal tecnico abilitato;
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La documentazione catastale (visura, planimetria);
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Gli elaborati grafici (stato di fatto e situazione di progetto);
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Documentazione sullo stato legittimo dell’immobile;
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La documentazione sulla sicurezza;
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La documentazione sulla regolarità contributiva;
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La ricevuta di pagamento di eventuali diritti di segreteria da pagare al comune;
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L’atto di provenienza;
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Documenti di identità (del proprietario dell’immobile, del tecnico esperto).
I lavori per cui si richiede la comunicazione di inizio lavori asseverata non devono interessare la struttura dell’edificio (come ad esempio scale, solai, ecc.), non devono modificare né la volumetria né la destinazione d’uso dell’edificio.
I lavori sono:
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Interventi per rinnovare e sostituire parti di edifici;
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Interventi per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici;
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Frazionamento o accorpamento di unità immobiliari anche con variazione delle superfici delle singole unità (purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso).
